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Art. 1 - Costituzione dell'Associazione.
E’ costituito a Trieste lo “YACHT CLUB ADRIACO – Associazione Sportiva Dilettantistica”, fondato nel 1903.
L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela.
Art. 2 - Scopo.
Promuovere e diffondere lo sport velico da regata e da diporto, organizzare regate a tutti i livelli (locale, zonale, nazionale ed internazionale), e Scuole di Vela, avviare i giovani allo sport velico, favorire le connesse attività culturali e ricreative.
Svolgere l'attività prevista dalla Federazione Italiana Vela, alla quale aderisce con tutti i propri Soci, impegnandosi a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti della Federazione Italiana Vela e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Fornire ai Soci servizi nautici.
Lo YACHT CLUB ADRIACO non ha fini di lucro.
Art. 3 - Anno Sociale.
Inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.
Art. 4 - Composizione dell'Associazione.
Lo YACHT CLUB ADRIACO è formato dalle seguenti categorie sociali:
a) COMMODORO - Alla carica onorifica di Commodoro dello YACHT CLUB ADRIACO può essere eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, un Socio Anziano, Benemerito od Onorario che abbia svolto per lungo tempo attività sportiva velica e ricoperto ripetutamente le più alte cariche sociali. La carica è unica ed ha carattere vitalizio.
b) SOCI ONORARI - Possono essere nominati tali le persone che abbiano portato con la loro opera particolare giovamento all'Associazione. La loro nomina spetta all'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ed ha carattere vitalizio.
c) SOCI VITALIZI - Categoria ad esaurimento.
d) SOCI BENEMERITI - Sono i Soci che appartengono ininterrottamente al Club in qualità di Soci anziani da almeno quindici anni.
e) SOCI ANZIANI – Sono i Soci che appartengono ininterrottamente al Club in qualità di Soci Ordinari da almeno trentacinque anni.
f) SOCI ORDINARI.
g) SOCI STRAORDINARI – Sono quei Soci che hanno residenza fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
h) ALLIEVI - Sono i giovani dal 12° al 18° anno di età.
E’ esclusa ogni forma di associazione temporanea.
Art. 5 - Norme per l'ammissione a Socio.
Possono essere ammessi a far parte dello YACHT CLUB ADRIACO in qualità di Soci, persone di ambo i sessi di provata serietà e moralità.
Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo su apposito modulo, controfirmato da due Soci proponenti. Con la firma in calce alla domanda di ammissione il candidato Socio si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto Sociale, del Regolamento interno, dei deliberati dell'Assemblea ed alle disposizioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo effettuerà un esame preventivo della domanda di ammissione e se questa, a suo insindacabile parere, sarà giudicata accettabile, la sottoporrà al giudizio di tutti i Soci Onorari, Benemeriti ed Anziani, nonché dei Soci Vitalizi ed Ordinari e Straordinari, purché Soci da almeno dieci anni, che si esprimeranno a mezzo di referendum segreto entro il termine di venti giorni dalla richiesta loro rivolta dal Consiglio Direttivo.
Sarà considerata positiva ed accettabile la domanda che avrà riscosso l'assenso di almeno tre quarti dei votanti, esclusi gli astenuti, ed in tal caso essa sarà poi esposta all'Albo Sociale per quindici giorni. Trascorso tale termine, se non saranno sollevate obiezioni da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo decreterà l'ammissione. Nel caso contrario, il Consiglio Direttivo procederà ad una votazione a scrutinio segreto che sarà considerata favorevole se avrà raggiunto l'assenso di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare le decisioni emesse al riguardo.
ALLIEVO – Le domande di ammissione devono essere presentate al Consiglio Direttivo sull’apposito modulo controfirmato da due Soci proponenti. L'ammissione sarà decisa dal Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile, col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso, sarà valida per un anno e tacitamente rinnovata a meno di decisione contraria inappellabile, del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione presa in merito ad eventuali esclusioni.
Art. 6 - Passaggi di categoria.
I Soci che intendono passare ad altra categoria associativa, devono presentare relativa domanda scritta al Consiglio Direttivo. Il passaggio effettivo avverrà all’inizio del semestre successivo a quello di presentazione della domanda.
Il passaggio per anzianità, da Socio Ordinario ad Anziano ed a Benemerito avviene automaticamente ai termini statutari previsti e ne viene data comunicazione all'interessato.
La domanda per passare dalla categoria di Allievo alla categoria di Socio Ordinario o Straordinario deve pervenire al Consiglio Direttivo con almeno sei mesi di anticipo. La decisione sull’ammissione o meno a Socio verrà presa, ad insindacabile giudizio, e con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.
Art. 7 – Diritti dei Soci e degli Allievi
a) Usufruire della Sede sociale nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno.
b) Usufruire delle imbarcazioni sociali nei limiti e nei modi fissati dal Regolamento interno.
c) Vestire l'uniforme sociale e fregiarsi dei distintivi dell'Associazione, secondo il Regolamento interno.
d) Tenere, sempreché sussista la disponibilità di spazio, le proprie imbarcazioni nello specchio d'acqua riservato al Club, a norma del Regolamento interno.
e) Iscrivere le proprie imbarcazioni nei registri dell'Adriaco e battere il Guidone sociale.
f) Presenziare alle Assemblee.
g) Votare nelle Assemblee
h) Ricoprire cariche sociali.
Gli Allievi sono esclusi dai diritti di cui ai punti d), f), g) ed h).
I Soci per godere in particolare dei diritti di cui ai punti f), g) ed h) devono essere al corrente con i versamenti dovuti all'Associazione. L'elenco degli esclusi dai diritti predetti sarà affisso all'Albo sociale e potrà, altresì, essere riportato nelle comunicazioni circolari ai Soci.
I Soci Straordinari sono esclusi dai diritti di cui al punto d).
Art. 8 - Canoni sociali e di buona entrata.
Il canone annuale, i canoni di ormeggio, i canoni di buona entrata ed i contributi a carico dei Soci, compresi gli adeguamenti per i passaggi di categoria, sono deliberati annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
I canoni sociali devono essere corrisposti in via anticipata. Ne è ammessa la corresponsione in rate trimestrali, scadenti all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre. Il Socio che alla fine del trimestre si trovi in mora con il pagamento dei canoni, è temporaneamente sospeso da ogni attività sociale e gli verranno addebitati gli interessi legali.
I Soci Onorari e Vitalizi sono esonerati dal pagamento del canone
Il canone dovuto è stabilito nelle seguenti misure:
Soci Benemeriti, 20 (venti) % del canone base
Soci Anziani, 70 (settanta) % del canone base;
Soci Ordinari, 100 (cento) % del canone base;
Soci Ordinari di età compresa fra i 18 e i 30 anni, 30 (trenta) % del canone base;
Soci Straordinari, 50 (cinquanta) % del canone base;
Allievi, 20 (venti) % del canone base.
Per i Soci Straordinari il canone di buona entrata è commisurato al canone proprio della categoria. Dovranno peraltro versare la differenza, qualora dovessero passare alla categoria di Soci Ordinari.
I Soci Straordinari saranno esonerati dal pagamento della suddetta differenza se al momento del passaggio a Soci Ordinari, risulteranno associati al Club da almeno dieci anni.
Gli Allievi sono ammessi senza canone di buona entrata.
Qualora il Consiglio Direttivo, al fine di realizzare interessi e/o conseguire obiettivi di generale rilevanza per il Club proponga all’approvazione dell’Assemblea l’esecuzione di opere o comunque la previsione di capitolati si spesa che non trovino capienza nelle ordinarie entrate del Club, (canoni, contributi, ecc.) quali quantificate nel Bilancio Preventivo approvato, od oggetto di approvazione, il relativo onere dovrà essere ripartito pro capite, in parti uguali, tra tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con la sola esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Allievi; in ogni diversa ipotesi di assunzione di capitoli di spesa che non trovino capienza nelle ordinarie entrate del Club, per la realizzazione di interessi e obiettivi di rilevanza non generale per il Club, i criteri di ripartizione del relativo onore a carico dei Soci sarà oggetto di specifica approvazione dell’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Decorrenza della qualità di Socio - Dimissioni - Radiazione per morosità.
La qualità di Socio decorre dal giorno in cui il candidato viene ammesso a far parte dell'Associazione.
Il Socio può cessare di farne parte con la fine dell'anno sociale, qualora presenti le dimissioni entro il 31 ottobre, con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.
Qualunque sia il motivo per cui il Socio cessa di far parte dell'Associazione, egli perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio e non potrà esservi riammesso, salvo il caso in cui detta cessazione sia dovuta a giustificabili motivi.
Al termine dell'anno Sociale, i Soci che, anche solo in parte, non avessero provveduto al pagamento dei canoni, saranno passibili di radiazione dall'Associazione per morosità, previo avviso del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 10 - Provvedimenti disciplinari.
Il Socio o l'Allievo che violi, più o meno gravemente, lo Statuto od il Regolamento interno, che tenga una condotta non corretta, che sia oggetto di provvedimenti disciplinari inflitti dagli organi competenti della Federazione Italiana Vela o, comunque, comprometta il buon nome dell’Adriaco, verrà sottoposto a provvedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
a) avvertimento;
b) ammonizione scritta;
c) deplorazione scritta con affissione all’Albo sociale;
d) sospensione da qualsiasi attività sociale;
e) espulsione.
Il Consiglio Direttivo comunicherà al Socio od all’Allievo, per iscritto, gli addebiti che gli vengono mossi e, nei casi più gravi, gli comunicherà anche la temporanea sospensione da qualsiasi attività sociale, invitandolo a presentare le proprie osservazioni per iscritto. I provvedimenti disciplinari (compresa l’espulsione) sono presi col voto di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e la relativa decisione sarà comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, il Socio, o l’Allievo potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri. In questa fase del giudizio non potranno essere addotti nuovi fatti o nuove colpe. Se l’incolpato fa parte del Consiglio Direttivo, il relativo procedimento sarà condotto dal Collegio dei Probiviri su istanza della Presidenza, la quale prenderà, se del caso, il provvedimento di temporanea sospensione. La decisione dei Probiviri sarà comunicata direttamente al Socio componente il Consiglio Direttivo e questi, entro dieci giorni, potrà ricorrere all’Assemblea dei Soci.
Art. 11 - Amministrazione dello Yacht Club Adriaco.
Lo YACHT CLUB ADRIACO, nell’ambito del proprio Statuto, è retto dalle deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è rappresentato dal Presidente.
E’ vietata la distribuzione anche indiretta degli utili o avanzi di gestione.
Art. 12 - Assemblea.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:
a) per approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
b) per stabilire la misura del canone sociale, del canone di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci;
c) per eleggere il Consiglio Direttivo, i Probiviri ed i Sindaci, previa nomina di due o più scrutatori;
d) per decidere sull’acquisto e sull’alienazione di beni ed in genere sulla stipulazione di contratti onerosi che comportino all’Associazione impegni di importo superiore a cento volte il canone associativo base annuale;
e) per deliberare su altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o comunque regolarmente iscritti all’ordine del giorno.
Nel caso di elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria viene convocata entro un mese dall’elezione per:
a) approvare il bilancio preventivo;
b) stabilire la misura del canone sociale, del canone di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci.
L’Assemblea si riunisce inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno un decimo dei Soci, indirizzata al Presidente e corredata dagli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.
L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata a mezzo di avviso postale semplice, spedito a ciascun Socio almeno quindici giorni prima, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della convocazione e l’ordine del giorno. L’avviso sarà esposto all’Albo sociale.
All’ordine del giorno dovranno essere inserite anche le proposte presentate per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno quindici Soci, dieci giorni prima dell’adunanza.
I bilanci, le proposte dettagliate di modifica dello Statuto ed in genere ogni altro argomento sottoposto all’esame dell’Assemblea dal Consiglio Direttivo o dai Soci, devono essere affissi all’albo sociale per i cinque giorni che precedono l’adunanza.
L’ Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei Soci, ed in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto Sociale, nonché, sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio a norma del seguente articolo 20.
L’Assemblea Straordinaria – salvo quanto previsto dal seguente articolo 20) e salvo quanto infra specificato – è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un decimo dei Soci; qualora nulla sia espressamente previsto nelle singole disposizioni di Legge, l’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti qualora sia convocata per deliberare l’adeguamento dello Statuto a specifiche ed inderogabili norme di Legge.
L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea stessa tra i suoi componenti non facenti parte del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio Sindacale. Elegge inoltre un Segretario con le stesse modalità; per l’Assemblea Straordinaria la funzione di Segretario è assolta da un Notaio.
I Soci non possono farsi rappresentare in Assemblea da mandatari o procuratori.
Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto previsto dal seguente articolo 20).
Il verbale dell’Assemblea dovrà essere esposto all’albo sociale entro cinque giorni dalla stessa, dove rimarrà esposto per quindici giorni.
Art. 13 - Costituzione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti, dal Segretario, dal Direttore Amministrativo, dall’Economo Mare, dall’Economo Terra, dal Direttore Sportivo e da tre altri Consiglieri.
L’elezione del Consiglio Direttivo ha luogo per scrutinio segreto.
La relativa votazione avrà inizio una volta esauriti gli altri argomenti all’ordine del giorno e terminerà due ore dopo.
Agli effetti dello scrutinio:
- il candidato non eletto Presidente, concorre con i voti ottenuti per questa carica a quella di Vicepresidente;
- i voti dei candidati non eletti alle cariche di Presidente o di Vicepresidente, si assommano a quelli eventualmente ottenuti per l’elezione ad una delle cariche di Segretario, Economo Mare, Economo Terra, Direttore Sportivo, Direttore Amministrativo, purché i voti ottenuti per la carica tecnica rappresentino almeno un quinto del totale dei voti ricevuti.
I candidati non eletti ad una di tutte le cariche sopracitate, concorrono, con la somma di tutti i voti ottenuti all’elezione di Consigliere.
Possono essere eletti alla carica di Presidente i Soci, cittadini italiani, che appartengano all’Associazione da almeno quattro anni.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.
Per ricoprire i posti delle cariche che si rendessero comunque vacanti, il Consiglio Direttivo, nei limiti del penultimo capoverso del presente articolo, provvederà a cooptare Soci idonei a ricoprire tali cariche.
Lo stesso procedimento verrà usato per sostituire quei membri del Consiglio Direttivo che mancassero ai loro doveri, ed in ispecie non intervenissero, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del Consiglio Direttivo.
Sarà però obbligo del Consiglio Direttivo di convocare l’Assemblea qualora il numero dei membri da essa regolarmente eletti, sia ridotto a meno di sette.
Nel caso che il Presidente venisse a mancare, ne assumerà le funzioni, fino alla prossima Assemblea Ordinaria, uno dei Vicepresidenti eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto.
Art. 14 - Attribuzioni del Presidente.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, autentica i bilanci, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali dell’Associazione. In caso di impedimento o di assenza è sostituito da uno dei Vicepresidenti, in ordine di anzianità sociale.
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha, una volta chiusa l’Assemblea, i più ampi poteri per quanto riguarda l’amministrazione del patrimonio sociale e deve compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto quanto non è dallo Statuto o dalla Legge espressamente riservato all’Assemblea dei Soci.
E’ compito del Consiglio Direttivo di organizzare regate internazionali, nazionali, regionali e sociali e possibilmente far rappresentare l’Associazione a regate fuori sede, nonché organizzare la Scuola Vela.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo – quest’ultimo con l’indicazione del canone annuale, dei canoni di ormeggio, dei canoni di buona entrata e dei contributi a carico dei Soci, compresi gli adeguamenti per i passaggi di categoria aggiornati, rispetto a quelli in vigore per l’esercizio precedente, con una maggiorazione percentuale pari all’indice Istat dell’anno precedente più 1 (uno) punto percentuale – da presentare all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta di voti, purché siano presenti il Presidente od uno dei Vicepresidenti e almeno la metà degli altri membri. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Per le decisioni relative ad ammissione di nuovi Soci, provvedimenti disciplinari, emanazione di norme di regolamentazione interna e per la stipulazione di contratti onerosi è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
Di tutte le decisioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale.
Art. 16 – Composizione ed attribuzioni del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.
I Probiviri non debbono far parte del Consiglio Direttivo, devono aver compiuto il 40° anno di età ed avere un’anzianità sociale di almeno dieci anni. Vengono eletti dall’Assemblea a norma dell’art. 12 e rimangono in carica per un triennio. Il Collegio, costituito dai soli membri effettivi, nomina nel suo seno un Presidente. Per ricoprire i posti che si rendessero vacanti durante il triennio, il Collegio completerà il numero mediante cooptazione di nuovi membri fino alla prossima Assemblea.
Le attribuzioni del Collegio dei Probiviri sono esclusivamente quelle indicate nell’Art. 10. Il Collegio dei Probiviri è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 17 – Composizione ed attribuzioni del Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Sindaci non debbono far parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea a norma dell’Art. 12 nomina il Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, che rimangono in carica per un triennio.
I Sindaci sorvegliano la gestione sociale e verificano la tenuta dei registri e l’esattezza e la veridicità dei bilanci.
Art. 18 - Controversie.
In caso di controversie, l’unico foro competente è quello di Trieste.
Art. 19 - Clausola compromissoria.
I Soci del Club ed il Club stesso si impegnano a definire avanti ad un collegio di arbitri amichevoli compositori qualsiasi controversia di carattere civile - non di natura disciplinare, materia già regolata dall’Art. 10 - che dovesse insorgere fra Soci e fra Soci ed il Club, attinente e conseguente all’attività sociale e sportiva.
A tal fine, la parte richiedente dovrà far pervenire all’altra parte, mediante lettera raccomandata, la sua domanda di arbitrato unitamente alla designazione del proprio arbitro. L’altra parte dovrà, entro il termine di venti giorni dal ricevimento di tale invito, designare a sua volta per lettera raccomandata il proprio arbitro. Gli arbitri così nominati dovranno, entro venti giorni dalla notizia della loro designazione, scegliere il Presidente del collegio arbitrale. In mancanza di detta designazione o in caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente, tale nomina sarà deferita al Presidente della Federazione Italiana Vela.
I Soci si impegnano altresì a fare tutto il possibile per definire in sede arbitrale anche le loro eventuali controversie, con Soci di altre Società affiliate alla F.I.V. o Federazioni veliche estere (Autorità nazionali affiliate alla Federazione Velica Internazionale), conseguenti ad attività sportiva.
Art. 20 - Durata dell’Associazione.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato soltanto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L’Assemblea stessa nominerà i Liquidatori ex art. 11 delle Norme di attuazione del Codice Civile.
Tutti i beni costituenti il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo, previsto dalla legge.
Art. 21 - Insegna e distintivo sociale.
L’insegna e il distintivo sociale sono costituiti da un guidone portante una croce rossa in campo verde.
Insegne speciali possono essere inalberate sulla sede sociale e sulle imbarcazioni dei Soci che rivestono cariche dello Yacht Club Adriaco. Le loro caratteristiche sono stabilite dal Regolamento Interno.
Art. 22 - Certificato di iscrizione.
Le imbarcazioni dei Soci (proprietari o comproprietari) di qualsiasi categoria devono essere iscritte nel registro dello Yacht Club Adriaco ed essere in possesso del relativo certificato. Le imbarcazioni iscritte nel registro dello Yacht Club Adriaco devono essere totalmente di proprietà di Soci; sarà consentita la proprietà comune con il coniuge del Socio.
Il Socio proprietario dell’imbarcazione regolarmente iscritta ha l’obbligo di inalberare l’insegna sociale.
Qualora un’imbarcazione sia posseduta da più Soci proprietari, questi sono tenuti a designare uno di loro quale rappresentante responsabile nei rapporti con lo Yacht Club Adriaco.
Il rilascio e convalida annua del Certificato d’iscrizione è subordinato al pagamento del relativo canone.
Art. 23 - Vendita di imbarcazioni.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione, o che venda la propria imbarcazione iscritta allo Yacht Club Adriaco, è tenuto a darne avviso al Consiglio Direttivo ed a restituire immediatamente il Certificato d’iscrizione.
Art. 24 – Norme transitorie
Tutti i Soci Benemeriti ed Anziani, che rivestono tale qualifica al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto, manterranno tale qualifica ex art. 4 dello Statuto Sociale a prescindere dall’anzianità sociale.
Coloro che al momento di entrata in vigore del presente Statuto rivestano la soppressa qualifica di associati ordinari e straordinari di cui all’art. 4 punti i) secondo interlinea ed l) secondo interlinea, del precedente Statuto sono ammessi alla categoria di Soci Ordinari e Straordinari, previa domanda al Consiglio Direttivo, da presentarsi entro il 31/12/1998. La decisione sull’ammissione o meno a Socio verrà presa ad insindacabile giudizio e con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. L’ammissione avverrà senza il pagamento del canone di buona entrata.
Coloro che al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto rivestano la soppressa qualifica di associati ordinari di cui all’ex art. 4 punto i) primo interlinea (il coniuge del socio), del precedente Statuto, hanno facoltà di chiedere il passaggio alla categoria di Socio Ordinario e Straordinario, previa domanda al Consiglio Direttivo da presentarsi entro il 31/12/98. La decisione sull’ammissione o meno a Socio verrà presa ad insindacabile giudizio e con voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo stesso. L’ammissione avverrà senza il pagamento del canone di buona entrata